UNA BREVE SPIEGAZIONE DEL DECRETO n. 155/97

Il decreto lgs. n. 155/97 rappresenta il documento di recepimento, da parte dello Stato Italiano, delle direttive 93/ 43/ CEE e 96/ 3/ CEE della Comunità Europea. Con esso sono entrate in vigore (anche le sanzioni pecuniarie) il 31.03.2000 le disposizioni in merito al sistema della prevenzione igienico - sanitaria HACCP (analisi del rischio e dei punti critici di controllo) e di autocontrollo.

In base a questa normativa, le aziende piccole e grandi sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei prodotti alimentari e quindi l'idoneità degli alimenti al consumo umano dal punto di vista igienico.

Il rispetto delle norme previste dal decreto interessano tutte le aziende alimentari (ogni soggetto pubblico o privato con o senza fini di lucro) che esercitano una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione al consumatore.

Per cui, chiunque svolga un attività legata ai processi produttivi del settore alimentare come, ad esempio, le imprese di trasformazione, trasporto, distribuzione, fino alla commercializzazione (dunque ristorazione, vendita al dettaglio, pubblici esercizi, esercizi di bar, gelaterie, pizzerie, pasticcerie, pub, venditori ambulanti di alimenti in genere, ecc.) è vincolato al rispetto del decreto.

Sono esclusi da tale decreto i soggetti che operano nel settore della produzione primaria.

CHE COSA SI DEVE FARE

Il decreto si basa sul sistema di autocontrollo: il responsabile dell'industria, cioè il titolare dell'industria alimentare od il responsabile specificatamente delegato in maniera autonoma, deve controllare e garantire che tutti i processi di produzione interni all'azienda siano effettuati in modo sicuro ed igienico.

Per fare ciò qualora il responsabile dell'industria alimentare in seguito ad un controllo dell'autorità competente (il Ministero della Salute, le Regioni, i Comuni e le Unità Sanitarie - servizi di igiene e servizi veterinari) e successivamente all'applicazione delle sanzioni non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con sanzioni pecuniarie.

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