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UNA BREVE SPIEGAZIONE DEL DECRETO n. 155/97
Il decreto lgs. n. 155/97 rappresenta
il documento di recepimento, da parte dello Stato Italiano, delle
direttive 93/ 43/ CEE e 96/ 3/ CEE della Comunità
Europea. Con esso sono entrate in vigore (anche le
sanzioni pecuniarie) il 31.03.2000 le disposizioni in merito al
sistema della prevenzione igienico - sanitaria HACCP
(analisi del rischio e dei punti critici di controllo) e di autocontrollo.
In base a questa normativa, le aziende piccole e grandi sono tenute
ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza
igienica e la salubrità dei prodotti alimentari e quindi
l'idoneità degli alimenti al consumo umano dal punto di vista
igienico.
Il rispetto delle norme previste dal decreto interessano tutte
le aziende alimentari (ogni soggetto pubblico o privato con o senza
fini di lucro) che esercitano una o più delle seguenti attività:
la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento,
il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la
vendita o la fornitura, compresa la somministrazione al consumatore.
Per cui, chiunque svolga un attività legata ai processi
produttivi del settore alimentare come, ad esempio, le imprese di
trasformazione, trasporto, distribuzione, fino alla commercializzazione
(dunque ristorazione, vendita al dettaglio, pubblici esercizi, esercizi
di bar, gelaterie, pizzerie, pasticcerie, pub, venditori ambulanti
di alimenti in genere, ecc.) è vincolato al rispetto del
decreto.
Sono esclusi da tale decreto i soggetti che operano nel settore
della produzione primaria.
CHE COSA SI DEVE FARE
Il decreto si basa sul sistema di autocontrollo: il responsabile
dell'industria, cioè il titolare dell'industria alimentare
od il responsabile specificatamente delegato in maniera autonoma,
deve controllare e garantire che tutti i processi di produzione
interni all'azienda siano effettuati in modo sicuro ed igienico.
Per fare ciò
qualora il responsabile
dell'industria alimentare
in seguito ad un controllo
dell'autorità
competente (il Ministero
della Salute, le Regioni,
i Comuni e le Unità
Sanitarie - servizi
di igiene e servizi
veterinari) e successivamente
all'applicazione delle
sanzioni non abbia
eliminato gli inconvenienti
riscontrati è
punito, se ne deriva
pericolo per la salubrità
e la sicurezza dei
prodotti alimentari,
con sanzioni pecuniarie.
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